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Il nostro manifesto

Più giusto, più trasparente,
più umano.

Chi siamo, in che cosa crediamo e con quali regole ci governiamo. In questa pagina il manifesto fondativo, lo statuto integrale depositato con l’atto costitutivo e le risposte alle domande che ci vengono rivolte più spesso.

Manifesto fondativo

Il calcio italiano è costruito sul lavoro, sul sacrificio e sul talento di migliaia di atlete e atleti, di allenatrici e allenatori, di preparatrici e preparatori atletici. Eppure, per troppo tempo, le loro voci sono rimaste separate, le loro tutele frammentate, i loro diritti affidati alla buona volontà di singoli invece che alla solidità di un’organizzazione collettiva.

Assocapp nasce per cambiare questo. Non come controparte ostile al sistema, ma come interlocutore autorevole, responsabile e propositivo di un settore che merita di essere governato con trasparenza, equità e visione.

01

Costruire ponti, non muri

Crediamo nella forza del dialogo. Assocapp non si contrappone ai club, alle Leghe, alla FIGC né alle associazioni di categoria già esistenti: la tutela autentica di chi lavora nel calcio si realizza solo attraverso relazioni solide, trasparenti e paritarie con tutti gli attori del sistema. Con i club vogliamo definire standard contrattuali chiari, condizioni di lavoro dignitose e percorsi di tutela che valorizzino il capitale umano che ogni atleta rappresenta. Con le altre associazioni siamo pronti a sinergie, tavoli comuni e iniziative condivise ovunque esistano obiettivi convergenti. La concorrenza sana è un valore; la divisione fine a sé stessa è uno spreco.

02

Trasparenza come fondamento

Assocapp nasce trasparente per statuto. I bilanci sono pubblici. I donatori sono resi noti. I dirigenti dichiarano ogni anno i propri interessi economici. Nessun finanziamento da partiti politici. Nessun rapporto economico con club o federazioni senza delibera assembleare. La trasparenza non è uno slogan: è la condizione senza la quale nessuna organizzazione sindacale può pretendere la fiducia di chi rappresenta.

03

Inclusività e rispetto della persona

Assocapp è l’associazione di tutte e di tutti. Non esistono iscritti di serie A e iscritti di serie B. Non esistono distinzioni per nazionalità, origine etnica, genere, orientamento religioso, orientamento sessuale o convinzione politica. Chiunque calchi un campo italiano ha il diritto di essere tutelato con la stessa intensità e lo stesso impegno. Promuoviamo la parità di genere nell’accesso alle cariche associative e nella rappresentanza delle categorie professionali.

Assocapp è un progetto collettivo. È la voce di chi lavora nel calcio e merita di essere ascoltato. È un impegno verso il futuro del calcio italiano: più giusto, più trasparente, più umano.

Roma, 10 aprile 2026 — I Soci Fondatori

Statuto associativo

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Allegato B all’atto costitutivo ricevuto in Roma il 10 aprile 2026 (rep. 3275, racc. 2359), registrato il 13 aprile 2026. Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36–38 c.c. Sindacato ai sensi dell'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana Sede legale: Roma. Apri ogni articolo per leggerne il testo.

Il testo riprodotto è quello depositato; in caso di dubbio fa fede l’originale.

TITOLO I — COSTITUZIONE, NATURA E SEDE

Art. 1 Denominazione e natura giuridica

È costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e nel rispetto del principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana, un'associazione sindacale non riconosciuta denominata: «ASSOCAPP — ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI CALCIATORI E CALCIATRICI, ALLENATORI E ALLENATRICI, PREPARATORI E PREPARATRICI PATROCINATI».

L'Associazione è un sindacato autonomo, indipendente, apolitico e apartitico, costituito per la tutela e la promozione degli interessi collettivi e individuali delle categorie professionali di cui all'art. 3 del presente Statuto. L'Associazione è un ente senza scopo di lucro; eventuali proventi derivanti dall'erogazione di servizi — meglio specificati al successivo art. 5 e per quanto riconducibili alle finalità istituzionali di cui all'art. 4 — sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali e non possono essere distribuiti, neanche indirettamente, agli iscritti o ai titolari di cariche.

Art. 2 Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Roma. La sede operativa può essere stabilita in luogo diverso con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Roma non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento in altro Comune richiede delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 3 Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II — FINALITÀ, VALORI E OGGETTO

Art. 4 Finalità istituzionali e valori fondativi

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:

  • tutela degli interessi collettivi e individuali degli iscritti in tutte le sedi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quelle giudiziarie, arbitrali, amministrative e istituzionali.
  • promozione e tutela delle condizioni economiche, normative, previdenziali e professionali degli iscritti.
  • contrattazione collettiva con le Leghe professionistiche, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e ogni altro soggetto datoriale competente e/o istituzionale preposto.
  • vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti collettivi e dei regolamenti previdenziali applicabili alle categorie rappresentate.
  • collaborazione con le autorità e le organizzazioni calcistiche nazionali e internazionali per un armonico sviluppo del calcio e la tutela degli atleti.
  • erogazione di servizi a supporto degli iscritti nelle aree legale, fiscale, previdenziale, formativa e assicurativa.
  • valorizzazione del lavoro sportivo quale attività meritevole di piena tutela giuridica, economica e previdenziale, e promozione dello sviluppo integrale della persona umana attraverso lo sport. L'Associazione riconosce e garantisce la piena parità di trattamento di tutti gli iscritti, indipendentemente dalla nazionalità, dall'origine etnica, dal genere, dall'orientamento religioso, dall'orientamento sessuale e dall'appartenenza politica. Nessuna forma di discriminazione è tollerata nell'ambito della vita associativa.

L'Associazione promuove la parità di genere nell'accesso alle cariche associative e nella rappresentanza delle categorie professionali, nel rispetto del principio di democraticità.

Art. 5 Oggetto e attività

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge — anche tramite convenzioni con soggetti terzi specializzati dei quali intenderà avvalersi — le seguenti attività: A) SERVIZI LEGALI E CONTRATTUALI - assistenza legale individuale nelle controversie di lavoro; - assistenza legale collettiva, ivi incluse azioni di classe e ricorsi collettivi; - consulenza fiscale e tributaria agli iscritti; - supporto nella negoziazione dei contratti individuali di lavoro; - assistenza, consulenza e supporto nella negoziazione di ulteriori contratti in ambito sportivo e correlati. B) SERVIZI PREVIDENZIALI - monitoraggio e controllo delle posizioni previdenziali degli iscritti; - supporto nel recupero di crediti da fondi previdenziali di settore; - consulenza pensionistica e previdenziale; - assistenza nei contenziosi con l'INPS e altri enti previdenziali. C) SERVIZI DI SVILUPPO PROFESSIONALE - formazione e aggiornamento professionale, con riferimento anche ai percorsi di qualificazione UEFA e FIGC; orientamento alla riconversione professionale post-carriera; - supporto psicologico e accompagnamento nella transizione post-ritiro; - networking tra iscritti e sviluppo di opportunità lavorative. D) SERVIZI SUI DIRITTI D'IMMAGINE E COMMERCIALI - tutela e gestione dei diritti d'immagine degli iscritti, tramite convenzioni con soggetti specializzati; - supporto per la negoziazione di contratti di sponsorizzazione; - assistenza per attività mediali e televisive; - accesso a piattaforma di personal branding dedicata agli iscritti. E) SERVIZI ASSICURATIVI E SANITARI - polizza sanitaria integrativa collettiva, negoziata dall'Associazione per conto degli iscritti; - polizza infortuni professionali e sportivi; - copertura assicurativa per contenziosi legali; - convenzioni con strutture sanitarie specializzate in medicina dello sport. I servizi di cui al presente articolo sono distinti in: (i) servizi base, inclusi nella quota associativa; e (ii) servizi avanzati, erogati a tariffa approvata dal Consiglio Direttivo e pubblicata sul sito istituzionale dell'Associazione. I servizi che implicano attività riservate a professionisti abilitati sono erogati esclusivamente tramite convenzione con professionisti o studi esterni accreditati dall'Associazione. I corrispettivi percepiti per i servizi avanzati — nei limiti di quanto di spettanza dell'Associazione — sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità associative. Il Regolamento interno disciplina altresì le modalità di accesso all'area riservata online degli iscritti, nella quale sono resi disponibili i principali documenti associativi, l'estratto conto delle quote versate e l'accesso ai servizi digitali dell'Associazione.

TITOLO III — ISCRITTI

Art. 6 Categorie di iscritti

Possono iscriversi all'Associazione, nelle rispettive Sezioni di cui all'art. 11:

  • calciatori e calciatrici ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni.
  • allenatori e allenatrici regolarmente tesserati presso la FIGC.
  • preparatori e preparatrici atletici operanti nel settore del calcio.

La qualità di iscritto è personale, intrasmissibile e non cedibile. Gli iscritti che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione assumono la qualifica permanente di «Soci Fondatori». I diritti particolari attribuiti ai Soci Fondatori sono disciplinati dal Titolo XIX del presente Statuto.

Art. 6-bis Procedura di iscrizione

L'iscrizione all'Associazione si perfeziona mediante la presentazione di apposita domanda, secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del richiedente:

  • compilazione del modulo digitale disponibile sul sito istituzionale dell'Associazione.
  • invio della domanda a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo istituzionale dell'Associazione.
  • invio della domanda a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Associazione.

La domanda di iscrizione deve contenere: (i) le generalità complete del richiedente; (ii) la categoria professionale di appartenenza ai sensi dell'art. 6; (iii) l'autodichiarazione del possesso dei requisiti di iscrizione; (iv) l'accettazione espressa del presente Statuto e del Regolamento interno; (v) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 43.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda completa. Decorso tale termine senza che sia intervenuta una delibera di diniego, la domanda si intende accolta per silenzio-assenso. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione motivata al richiedente, il quale può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni. A seguito dell'accoglimento della domanda e del versamento della prima quota associativa, l'Associazione provvede all'invio della tessera associativa al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'iscritto. La tessera costituisce prova della qualità di iscritto.

Il diritto di recesso è esercitabile in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto immediato. L'iscritto recedente non ha diritto alla restituzione delle quote già versate.

Art. 7 Diritti degli iscritti

Ogni iscritto ha diritto a:

  • partecipare alle assemblee e, ove avente diritto di voto, votare secondo le modalità di cui all'art. 16.
  • candidarsi alle cariche associative nei limiti previsti dal presente Statuto.
  • accedere a tutti i servizi associativi secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno.
  • accedere ai libri sociali secondo le modalità di cui all'art. 40.
  • ricevere copia del bilancio e del rendiconto annuale.
  • richiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dal presente Statuto.
  • richiedere la mediazione civile nei conflitti con l'Associazione o con altri iscritti, ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
  • beneficiare del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 42, nei limiti e con le modalità ivi previste.
Art. 8 Doveri degli iscritti

Ogni iscritto ha il dovere di:

  • versare la quota associativa nei termini stabiliti.
  • rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le delibere degli organi associativi.
  • tenere un comportamento coerente con i valori e le finalità dell'Associazione.
  • non assumere condotte che possano arrecare danno all'immagine o agli interessi dell'Associazione.
  • comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati personali e professionali.
Art. 9 Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto si perde per:

  • dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.
  • recesso esercitato ai sensi dell'art. 6-bis.
  • mancato versamento della quota associativa per due esercizi consecutivi, previa diffida.
  • esclusione deliberata ai sensi dell'art. 38 del presente Statuto.
  • decesso.

TITOLO IV — STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea degli Iscritti.
  • il Consiglio Direttivo.
  • il Presidente.
  • il Vicepresidente Vicario.
  • il Direttore Generale.
  • il Collegio dei Probiviri.
  • il Revisore dei Conti.
Art. 11 Sezioni

L'Associazione si articola nelle seguenti Sezioni autonome, ciascuna dotata di propri organi rappresentativi:

  • Sezione Calciatori e Calciatrici.
  • Sezione Allenatori e Allenatrici.
  • Sezione Preparatori e Preparatrici.

Ogni Sezione elegge al proprio interno un Coordinatore di Sezione e un Vice-Coordinatore. I Coordinatori di Sezione partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto sulle materie attinenti alla propria categoria. Lo Statuto e il Regolamento interno disciplinano le attribuzioni di ciascuna Sezione.

TITOLO V — ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Art. 12 Composizione e competenze

L'Assemblea degli Iscritti è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni iscritto avente diritto di voto partecipa all'Assemblea. L'Assemblea delibera in via ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria:

  • approva il rendiconto annuale e la relazione del Revisore dei Conti.
  • elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti.
  • approva il Regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo, previo parere di conformità del Collegio dei Probiviri.
  • approva il mandato negoziale per la contrattazione collettiva e ratifica gli accordi collettivi conclusi.
  • delibera su ogni altra materia non riservata all'Assemblea straordinaria o agli altri organi.

L'Assemblea straordinaria:

  • modifica lo Statuto, con esclusione degli articoli del nucleo duro immodificabile di cui all'art. 45.
  • delibera lo scioglimento dell'Associazione.
  • delibera la revoca anticipata del Consiglio Direttivo.
  • delibera su ogni altro atto di straordinaria amministrazione.
Art. 13 Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il 15% degli iscritti aventi diritto di voto. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche telematica, almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora.

Art. 14 Modalità di svolgimento e voto telematico

L'Assemblea ordinaria può svolgersi in modalità telematica mediante piattaforma certificata che garantisca l'identità dei partecipanti, il voto segreto ove previsto e la verbalizzazione. L'Assemblea straordinaria si svolge sempre in presenza fisica presso la sede legale o in luogo indicato nella convocazione, salvo cause di forza maggiore accertate dal Consiglio Direttivo. In ogni caso è garantito il collegamento da remoto in modalità passiva (ascolto) per tutti gli iscritti.

Art. 15 Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli iscritti aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per la revoca anticipata del Consiglio Direttivo è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. Per lo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli iscritti aventi diritto di voto.

Art. 16 Diritto di voto

Ogni iscritto avente diritto di voto dispone di un voto, nel rispetto del principio di democraticità sindacale sancito dall'art. 39 della Costituzione. Il principio è: un iscritto, un voto. Il Regolamento interno disciplina le modalità di esercizio del voto, incluse le procedure per la verifica dell'identità degli aventi diritto in sede assembleare ordinaria e straordinaria.

TITOLO VI — CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 Composizione, nomina e crescita scalare

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a ventuno, eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli iscritti aventi diritto di voto. La composizione deve garantire la rappresentanza di ciascuna delle tre Sezioni di cui all'art. 11, con almeno un membro per Sezione. Tra i componenti è ricompreso il rappresentante designato dal Consiglio dei Fondatori ai sensi dell'art. 53, il quale partecipa con pieni diritti e conta nel computo complessivo. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Segretario Generale e un Tesoriere.

Crescita scalare. Il numero dei componenti si incrementa automaticamente di una unità per ogni 500 iscritti aventi diritto di voto e in regola con il versamento della quota associativa: fino a 499 iscritti: 7 componenti; da 500 a 999: 8; da 1.000 a 1.499: 9; da 1.500 a 1.999: 10; con progressione analoga per ogni ulteriore scaglione di 500 iscritti, fino al tetto massimo invalicabile di ventuno componenti, raggiunto al superamento dei 7.000 iscritti in regola. Procedura di attivazione. Il superamento di ciascuna soglia è certificato dal Revisore dei Conti. Entro sessanta giorni dalla certificazione, il Presidente convoca un'Assemblea ordinaria dedicata all'elezione parziale del nuovo seggio. Il consigliere così eletto completa il mandato residuo del Consiglio in carica, senza che ciò costituisca mandato autonomo ai fini dell'art. 18. In sede di rinnovo ordinario, il numero dei componenti da eleggere è quello certificato dal Revisore dei Conti alla data di convocazione. Garanzia di rappresentanza. Ogni nuovo seggio è assegnato alla Sezione meno rappresentata in termini proporzionali, secondo le modalità del Regolamento interno. Le modalità operative di coordinamento interno del Consiglio Direttivo, ivi inclusa la possibile istituzione di un Comitato Esecutivo ristretto, sono rimesse al Regolamento interno.

Art. 18 Durata e mandati

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Decorso il limite massimo di due mandati consecutivi, è necessaria un'interruzione di almeno un mandato prima di potersi ricandidare. La medesima limitazione si applica alla carica di Presidente e Vicepresidente Vicario.

Art. 19 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

  • dà esecuzione alle delibere assembleari.
  • gestisce l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nei limiti del presente Statuto.
  • nomina la delegazione trattante per la contrattazione collettiva, definisce il mandato negoziale da sottoporre ad approvazione assembleare e presenta all'Assemblea gli accordi raggiunti per la ratifica.
  • approva il tariffario dei servizi avanzati e lo pubblica sul sito istituzionale.
  • adotta il Regolamento interno e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione, previo parere di conformità del Collegio dei Probiviri.
  • delibera, con obbligo di previa autorizzazione assembleare, su qualsiasi rapporto economico con società calcistiche, Leghe o federazioni sportive.
  • provvede al rinnovo annuale della polizza assicurativa a favore dei dirigenti.
  • nomina il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) esterno.
  • nomina e revoca il Direttore Generale ai sensi dell'art. 24.
  • gestisce il Fondo di Solidarietà di cui all'art. 42 secondo i criteri deliberati dall'Assemblea.
  • nomina e revoca i Presidenti Onorari dell'Associazione, figura a carattere meramente rappresentativo e di prestigio, priva di diritto di voto e di poteri gestori.
  • gestisce, coordina e delibera ulteriori attività funzionali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione nell'interesse degli associati.
Art. 20 Riunioni e delibere

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 21 Conflitto di interessi

Ogni membro del Consiglio Direttivo è tenuto a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione scritta di tutti gli interessi economici, professionali e patrimoniali rilevanti. Qualora un membro si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto a una delibera in esame, è obbligato a:

  • dichiarare il conflitto prima dell'inizio della discussione.
  • astenersi dalla votazione.
  • lasciare la seduta per la durata della discussione e della votazione sul punto all'ordine del giorno.

La mancata dichiarazione di un conflitto di interessi accertata dal Collegio dei Probiviri comporta la decadenza automatica dalla carica.

TITOLO VII — PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE

Art. 22 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le delibere e ha la firma sociale. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea ordinaria. Durata e limitazioni dei mandati sono disciplinate dall'art. 18. Il Presidente è il portavoce istituzionale principale dell'Associazione.

Art. 23 Vicepresidente Vicario e continuità operativa

Il Vicepresidente Vicario è eletto dall'Assemblea ordinaria contestualmente al Presidente. In caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza della Presidenza per qualsiasi causa, il Vicepresidente Vicario subentra automaticamente con pieni poteri ordinari. Nel periodo di reggenza il Vicepresidente Vicario non può assumere decisioni di straordinaria amministrazione né modificare orientamenti strategici in corso. In caso di vacanza della Presidenza, l'Assemblea straordinaria è convocata entro 60 giorni per eleggere il nuovo Presidente.

Art. 24 Direttore Generale

Il Direttore Generale è una figura apicale di gestione operativa dell'Associazione, nominata e revocata dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Il Direttore Generale non deve necessariamente essere iscritto all'Associazione. Il Direttore Generale:

  • gestisce la struttura operativa e il personale dell'Associazione, nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio Direttivo.
  • esegue le delibere del Consiglio Direttivo e del Presidente per gli atti di ordinaria amministrazione.
  • coordina i servizi erogati agli iscritti.
  • rappresenta l'Associazione nei rapporti operativi con i terzi, nei limiti della delega.
  • partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, salvo diversa delibera del Consiglio stesso.
  • presenta al Consiglio Direttivo una relazione trimestrale sull'attività svolta.

Il Direttore Generale non può ricoprire cariche associative elettive per tutta la durata dell'incarico. Il Consiglio Direttivo definisce nel contratto di nomina i termini economici, la durata e le condizioni di revoca dell'incarico. La comunicazione istituzionale e le dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti dell'Associazione sono disciplinate dal Regolamento interno.

TITOLO VIII — COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25 Composizione e nomina

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri: tre iscritti aventi diritto di voto, eletti dall'Assemblea, e due esperti esterni in possesso di comprovata esperienza in diritto del lavoro, diritto sportivo o mediazione civile e commerciale, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I tre iscritti devono essere in possesso di almeno cinque anni di anzianità associativa e non possono ricoprire alcuna carica nel Consiglio Direttivo o nelle Sezioni. I Soci Fondatori di cui al Titolo XIX sono esonerati dal requisito minimo di anzianità associativa per la candidatura alle cariche di iscritto nel Collegio dei Probiviri. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

Art. 26 Competenze

Il Collegio dei Probiviri:

  • verifica la conformità del Regolamento interno al presente Statuto.
  • decide sui procedimenti disciplinari a carico degli iscritti.
  • decide sui ricorsi avverso le delibere del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.
  • accerta le eventuali violazioni delle norme sulle incompatibilità e sul conflitto di interessi.
  • svolge ogni altra funzione arbitrale e di garanzia attribuitagli dal presente Statuto o dal Regolamento interno.
Art. 27 Funzionamento

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei componenti. Le decisioni del Collegio sono vincolanti per tutti gli organi e gli iscritti dell'Associazione. Durata in carica e limiti di mandato sono quelli previsti dall'art. 18.

TITOLO IX — CONTROLLO CONTABILE

Art. 28 Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è un professionista esterno iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nominato dall'Assemblea ordinaria. Il Revisore dei Conti non può essere iscritto all'Associazione né avere rapporti di lavoro o consulenza con essa o con i suoi dirigenti. Dura in carica tre anni ed è riconfermabile per un ulteriore mandato. Il Revisore dei Conti:

  • verifica la regolarità contabile e la corretta tenuta dei libri sociali.
  • certifica il rendiconto annuale e la relativa relazione.
  • relaziona all'Assemblea ordinaria in occasione dell'approvazione del rendiconto.
  • certifica il raggiungimento della soglia di rappresentatività per la contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 39.
  • segnala immediatamente al Collegio dei Probiviri eventuali irregolarità rilevate.

TITOLO X — RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 29 Fonti di finanziamento

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

  • quote associative annuali, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo e pubblicata sul sito istituzionale.
  • corrispettivi per l'erogazione di servizi avanzati agli iscritti — nei limiti di quanto di spettanza dell'Associazione —, destinati esclusivamente al perseguimento delle medesime finalità associative.
  • donazioni, lasciti e contributi di persone fisiche o giuridiche private, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 30.
  • rendite patrimoniali.
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali. È fatto divieto di ricevere finanziamenti da partiti politici, movimenti politici o loro articolazioni. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di adeguare l'importo della quota associativa senza necessità di modifica statutaria, dandone comunicazione agli iscritti con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del periodo di iscrizione. Tutti i proventi sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità associative; è fatto assoluto divieto di distribuirli, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 32.
Art. 30 Limiti alle donazioni private e trasparenza

Le donazioni da parte di persone fisiche o giuridiche private sono soggette a un tetto massimo annuale determinato dal Consiglio Direttivo. Ogni donazione superiore a tale importo, nonché ogni donazione indipendentemente dall'importo proveniente da soggetti operanti nel settore calcistico o sportivo, deve essere deliberata dall'Assemblea. L'elenco completo dei donatori e dei relativi importi è pubblicato annualmente sul sito istituzionale dell'Associazione. Qualsiasi rapporto economico con società calcistiche, Leghe professionistiche o federazioni sportive richiede previa delibera assembleare.

Art. 31 Esercizio finanziario e rendiconto

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile. Il rendiconto approvato, corredato della relazione del Revisore dei Conti, è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Associazione entro 15 giorni dall'approvazione assembleare e rimane accessibile al pubblico in modo permanente.

Art. 32 Divieto di distribuzione degli utili

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 33 Fondo Associativo

I beni e le risorse dell'Associazione costituiscono il Fondo Associativo. I beni del Fondo sono gestiti dal Consiglio Direttivo nell'interesse esclusivo dell'Associazione e dei suoi iscritti. In quanto associazione non riconosciuta, i beni del Fondo Associativo sono di titolarità collettiva degli iscritti pro tempore. Delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione risponde, oltre al Fondo Associativo, chi ha agito in nome dell'Associazione, ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile.

TITOLO XI — INCOMPATIBILITÀ E ANTIINTERFERENZA

Art. 34 Incompatibilità con cariche esterne

Non possono ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo, nella Presidenza o nel Collegio dei Probiviri i soggetti che:

  • rivestono cariche societarie, dirigenziali o di consulenza continuativa presso società calcistiche professionistiche.
  • rivestono cariche negli organi di Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro o nella Lega Nazionale Dilettanti.
  • rivestono cariche nella FIGC, nell'AIC, nell'AIAC o in qualsiasi altro soggetto associativo operante nel medesimo ambito di rappresentanza.
  • rivestono cariche politiche elettive a livello nazionale, regionale o locale.
  • si trovano in conflitto di interessi strutturale con le finalità dell'Associazione, accertato dal Collegio dei Probiviri. La sussistenza di una causa di incompatibilità comporta la decadenza automatica dalla carica. I candidati alle cariche associative sono tenuti a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità al momento della presentazione della candidatura.
Art. 35 Dichiarazione annuale degli interessi

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i titolari di cariche associative presentano al Collegio dei Probiviri una dichiarazione scritta relativa a: (i) incarichi professionali e consulenze in corso; (ii) partecipazioni societarie rilevanti; (iii) rapporti economici con soggetti operanti nel settore calcistico. Le dichiarazioni sono archiviate e rese accessibili agli iscritti su richiesta.

TITOLO XII — PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 36 Infrazioni disciplinari

Costituiscono infrazioni disciplinari: la violazione del presente Statuto o del Regolamento interno; il comportamento gravemente lesivo dell'immagine o degli interessi dell'Associazione; il mancato rispetto delle delibere degli organi associativi; il venir meno ai doveri di cui all'art. 8.

Art. 37 Sanzioni

Le sanzioni disciplinari, in ordine crescente di gravità, sono: (i) diffida scritta; (ii) sospensione temporanea dalla qualità di iscritto; (iii) espulsione. L'espulsione comporta la perdita immediata della qualità di iscritto e di ogni diritto associativo.

Art. 38 Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio, secondo le seguenti fasi:

  • il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di una possibile infrazione, può disporre la sospensione cautelare dell'iscritto, comunicandogliene i motivi per iscritto.
  • l'iscritto è convocato davanti al Collegio dei Probiviri per l'audizione, con un preavviso di almeno 15 giorni.
  • il Collegio dei Probiviri delibera la sanzione entro 60 giorni dalla contestazione, con provvedimento scritto e motivato.
  • avverso la decisione del Collegio dei Probiviri l'iscritto può ricorrere alla mediazione civile ai sensi del D.Lgs. 28/2010 entro 30 giorni dalla notifica.

TITOLO XIII — CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 39 Procedura di contrattazione collettiva

La funzione di contrattazione collettiva si attiva al raggiungimento di 200 iscritti aventi diritto di voto e in regola con il versamento della quota associativa alla data di apertura formale delle trattative, quale soglia minima di rappresentatività effettiva per l'esercizio della funzione sindacale piena. Il raggiungimento della soglia è certificato dal Revisore dei Conti.

La procedura di contrattazione collettiva si svolge come segue:

  • il Consiglio Direttivo predispone la piattaforma rivendicativa e la sottopone all'approvazione dell'Assemblea, che definisce contestualmente il mandato negoziale.
  • il Consiglio Direttivo nomina la delegazione trattante, composta dal Presidente o suo delegato e dai Coordinatori delle Sezioni interessate.
  • la delegazione trattante conduce le trattative nel rispetto del mandato conferito dall'Assemblea.
  • l'accordo collettivo raggiunto è sottoposto a ratifica dell'Assemblea ordinaria, con delibera a maggioranza semplice.
  • l'accordo ratificato è pubblicato integralmente sul sito istituzionale.

TITOLO XIV — LIBRI SOCIALI E MARCHIO

Art. 40 Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori: (i) Libro degli Iscritti; (ii) Libro delle Assemblee e delle deliberazioni assembleari; (iii) Libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; (iv) Libro del Collegio dei Probiviri. Ogni iscritto ha diritto di consultare i libri sociali su richiesta motivata al Presidente da trasmettersi a mezzo posta elettronica certificata ovvero altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta effettiva ricezione, con accesso garantito entro 15 giorni dalla concreta ricezione della richiesta.

Art. 41 Marchio ASSOCAPP

Il marchio «ASSOCAPP», unitamente a ogni segno distintivo dell'Associazione, compresi i segni figurativi e il logo ufficiale, è di titolarità esclusiva dell'Associazione, registrato a nome della stessa presso l'UIBM e, ove opportuno, a livello europeo. Il marchio è indisponibile: non può essere ceduto, concesso in licenza, gravato da vincoli o comunque trasferito, neanche a titolo temporaneo, senza delibera dell'Assemblea straordinaria adottata con il quorum previsto per le modifiche statutarie. Ogni utilizzo del marchio da parte di soggetti terzi, anche se iscritti, richiede autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

TITOLO XV — FONDO DI SOLIDARIETÀ, DPO E POLIZZA DIRIGENTI

Art. 42 Fondo di Solidarietà

È istituito un Fondo di Solidarietà a beneficio degli iscritti che versino in situazioni di comprovata difficoltà economica connessa all'attività professionale o al periodo post-carriera. La dotazione minima del Fondo è deliberata annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto. I criteri oggettivi di accesso, le modalità di erogazione e i massimali di intervento sono disciplinati dal Regolamento interno. Le erogazioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo e pubblicate nel rendiconto annuale in forma aggregata e anonimizzata.

Art. 43 Protezione dei dati personali

L'Associazione tratta i dati personali degli iscritti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. In ragione della natura sindacale dell'Associazione e della conseguente trattazione di dati di categoria ai sensi dell'art. 9 GDPR, il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) esterno, in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 GDPR. Il DPO opera in piena indipendenza ed è accessibile a tutti gli iscritti. L'Associazione adotta un Registro delle attività di trattamento e una informativa agli iscritti conforme alla normativa vigente.

Art. 44 Polizza assicurativa dei dirigenti

Il Consiglio Direttivo provvede, a carico del Fondo Associativo, alla stipula e al rinnovo annuale di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile dei titolari di cariche associative per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. La mancata stipula o il mancato rinnovo della polizza costituisce infrazione grave a carico dei componenti del Consiglio Direttivo.

TITOLO XVI — MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Art. 45 Nucleo duro statutario immodificabile

I seguenti articoli del presente Statuto costituiscono il nucleo duro immodificabile e non possono essere oggetto di modifica, deroga o abrogazione in alcuna sede e con alcuna procedura:

  • Art. 1 (Denominazione e natura giuridica).
  • Art. 4 (Finalità istituzionali), limitatamente alla natura sindacale, all'indipendenza e al principio di non discriminazione.
  • Art. 18 (Durata e mandati), limitatamente al tetto massimo di due mandati consecutivi.
  • Art. 29 (Fonti di finanziamento), limitatamente al divieto di finanziamenti da partiti politici.
  • Art. 34 (Incompatibilità con cariche esterne).
  • Art. 41 (Marchio ASSOCAPP), limitatamente alla clausola di indisponibilità; il presente articolo 45.
Art. 46 Procedura di modifica statutaria

Le disposizioni del presente Statuto non incluse nel nucleo duro di cui all'art. 45 possono essere modificate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli iscritti aventi diritto di voto presenti, purché l'Assemblea sia costituita con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto. La proposta di modifica deve essere comunicata a tutti gli iscritti almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, con allegata la relazione illustrativa del Consiglio Direttivo e il parere di conformità del Collegio dei Probiviri.

Art. 47 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i quattro quinti di tutti gli iscritti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera la destinazione del patrimonio residuo, al netto delle passività, a favore di un'altra associazione sindacale operante nel settore dello sport professionistico o di un ente avente finalità sociali nel medesimo settore, individuata dall'Assemblea stessa.

TITOLO XVII — NORME TRANSITORIE

Art. 48 Fondatori e periodo fondativo

L'Associazione è costituita da almeno sei fondatori, con almeno uno per ciascuna delle tre categorie di cui all'art. 6. I fondatori, riuniti nell'Assemblea costituente, eleggono il primo Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti, che restano in carica per il periodo transitorio fino alle prime elezioni ordinarie.

Art. 49 Limiti dei poteri nel periodo transitorio

Gli organi eletti nell'Assemblea costituente esercitano esclusivamente poteri di ordinaria amministrazione fino allo svolgimento delle prime elezioni ordinarie, che devono tenersi entro sei mesi dalla data dell'atto costitutivo. Nel periodo transitorio è fatto divieto di: (i) modificare il presente Statuto; (ii) assumere obbligazioni di durata superiore a un anno; (iii) deliberare su materie riservate all'Assemblea straordinaria.

Art. 50 Regolamento interno

Il Consiglio Direttivo adotta il Regolamento interno entro novanta giorni dalla costituzione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, previo parere di conformità del Collegio dei Probiviri. Il Regolamento interno non può derogare al presente Statuto. Dal momento della sua adozione, il Regolamento interno è pubblicato e reso accessibile a tutti gli iscritti sul sito istituzionale dell'Associazione. Il Regolamento interno disciplina altresì le modalità di esercizio della comunicazione istituzionale e le regole per le dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti dell'Associazione.

TITOLO XVIII — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 51 Mediazione civile obbligatoria

Per tutte le controversie tra iscritti, o tra iscritti e organi associativi, aventi ad oggetto diritti disponibili derivanti dal presente Statuto o dal Regolamento interno, il tentativo di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 costituisce condizione di procedibilità obbligatoria, da esperirsi presso un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia. Decorsi inutilmente i termini della procedura di mediazione, le parti sono libere di adire l'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio in ragione della sede legale dell'Associazione.

TITOLO XIX — DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI FONDATORI

Art. 52 Qualifica di Socio Fondatore

Gli iscritti che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo di ASSOCAPP assumono la qualifica permanente di «Socio Fondatore», che è inscindibilmente connessa alla loro iscrizione e si mantiene per tutta la durata del rapporto associativo. La qualifica di Socio Fondatore è annotata in modo permanente nel Libro degli Iscritti e menzionata nei libri sociali dell'Associazione. I Soci Fondatori sono soggetti agli stessi obblighi di tutti gli iscritti, ivi compreso il versamento della quota associativa. La qualifica di Socio Fondatore non attribuisce alcun vantaggio economico, né modifica il peso del voto assembleare, che rimane identico a quello degli altri iscritti ai sensi dell'art. 16.

Art. 53 Consiglio dei Fondatori

È istituito il Consiglio dei Fondatori, organo consultivo dell'Associazione, composto da tutti i Soci Fondatori che mantengono la loro iscrizione.

Il Consiglio dei Fondatori è convocato dal Presidente dell'Associazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della riunione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno in occasione di decisioni strategiche rilevanti per la vita associativa, quali la contrattazione collettiva, modifiche statutarie e azioni legali di portata generale. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica.

Il Consiglio dei Fondatori esprime pareri non vincolanti che il Presidente è tenuto a portare formalmente all'attenzione del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, con obbligo di verbalizzazione. Il Consiglio dei Fondatori designa, al proprio interno, un rappresentante che siede nel Consiglio Direttivo con pieni diritti di voto. La designazione avviene con delibera a maggioranza semplice del Consiglio dei Fondatori ed è comunicata per iscritto al Presidente entro trenta giorni da ogni rinnovo del Consiglio Direttivo. Il rappresentante dei Fondatori in seno al Consiglio Direttivo è soggetto alle stesse regole di incompatibilità e conflitto di interessi previste per gli altri consiglieri. La revoca della designazione è rimessa in qualsiasi momento al Consiglio dei Fondatori.

Art. 54 Diritto di opposizione formale motivata

I Soci Fondatori, agendo collegialmente come Consiglio dei Fondatori ovvero mediante deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi, hanno il diritto di formulare un'opposizione formale motivata avverso qualsiasi proposta di modifica degli articoli del nucleo duro statutario di cui all'art. 45. L'opposizione formale deve essere depositata per iscritto presso la sede legale e notificata al Presidente entro quindici giorni dalla comunicazione della proposta di modifica agli iscritti. L'opposizione deve essere motivata e indicare le specifiche ragioni di incompatibilità con i valori fondativi dell'Associazione. L'opposizione formale motivata non ha effetto sospensivo né inibitorio sulla procedura di modifica già avviata. Essa obbliga tuttavia il Consiglio Direttivo a: (i) convocare un'Assemblea straordinaria appositamente dedicata alla discussione del punto controverso, da tenersi entro sessanta giorni dal deposito dell'opposizione; (ii) allegare all'avviso di convocazione il testo integrale dell'opposizione motivata dei Soci Fondatori; (iii) consentire ai Soci Fondatori di illustrare le proprie ragioni all'Assemblea prima della votazione. L'Assemblea delibera in ogni caso secondo le maggioranze previste dall'art. 46.

Art. 55 Esenzione dal requisito di anzianità per le candidature

I Soci Fondatori sono esonerati da qualsiasi requisito minimo di anzianità associativa previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno o da qualsiasi altra disposizione associativa per la candidatura a cariche associative elettive, ivi inclusa la candidatura al Consiglio Direttivo, alla Presidenza, alla Vicepresidenza Vicaria e al Collegio dei Probiviri nella componente degli iscritti di cui all'art. 25. Tale esenzione opera dalla data di costituzione dell'Associazione e per l'intera durata della qualifica di Socio Fondatore. Tutti gli altri requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto restano invariati e si applicano ai Soci Fondatori nella medesima misura applicata agli altri iscritti.

Art. 56 Decadenza dei diritti particolari

I diritti particolari attribuiti ai Soci Fondatori ai sensi del presente Titolo XIX sono inscindibilmente connessi alla qualifica di Socio Fondatore e decadono automaticamente e irrevocabilmente al momento in cui cessa il rapporto associativo, ivi comprese le dimissioni volontarie, l'esclusione e il mancato rinnovo dell'iscrizione.

In caso di re-iscrizione successiva alla disiscrizione volontaria, il soggetto rientra nell'Associazione nella qualifica di iscritto ordinario, senza ripristino della qualifica di Socio Fondatore né dei diritti particolari ad essa connessi. La qualifica di Socio Fondatore, una volta persa per cause diverse dalla forza maggiore documentata ovvero dalla richiesta di aspettativa formulata dallo stesso Socio per sopraggiunta causa di incompatibilità ai sensi del presente articolo, non può essere recuperata con alcun mezzo. Costituisce causa di forza maggiore documentata, ai fini del presente articolo, esclusivamente la disiscrizione determinata da: (i) trasferimento all'estero per ragioni professionali certificate, con impossibilità oggettiva di mantenere l'iscrizione; (ii) malattia grave o infortuni invalidanti certificati da documentazione medica; (iii) ogni altra causa oggettiva e documentata che abbia reso impossibile, e non solo scomodo, il mantenimento dell'iscrizione, la cui ricorrenza è valutata in via esclusiva e insindacabile dal Collegio dei Probiviri in contraddittorio con il richiedente. In tali casi, il soggetto che si reiscriva entro tre anni dalla cessazione della causa di forza maggiore riacquista la qualifica di Socio Fondatore e i diritti particolari ad essa connessi, previa verifica documentale del Collegio dei Probiviri: tale verifica è di natura esclusivamente formale e non può essere negata in presenza di documentazione idonea. Il Collegio dei Probiviri si esprime entro trenta giorni dal deposito della domanda; il silenzio equivale ad accoglimento.

In caso di sopraggiunta causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34, il Socio Fondatore, al fine di conservare la propria qualifica, ha facoltà di richiedere l'aspettativa prima del formale insediamento nel ruolo incompatibile. La richiesta deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata al Collegio dei Probiviri, che la comunica per conoscenza al Consiglio Direttivo e al Consiglio dei Fondatori. Il Collegio dei Probiviri delibera sulla richiesta entro quindici giorni dal ricevimento; il silenzio equivale ad accoglimento. L'aspettativa sospende tutti i diritti particolari di cui al presente Titolo XIX per tutta la durata dell'incompatibilità, senza limite massimo di durata. Cessata l'incompatibilità, il Socio Fondatore ne dà comunicazione al Collegio dei Probiviri a mezzo posta elettronica certificata; i diritti particolari sono ripristinati automaticamente dalla data di ricevimento della comunicazione.

La decadenza per cause ordinarie opera di diritto, senza necessità di deliberazione da parte di alcun organo associativo. Il Consiglio Direttivo provvede ad annotare la decadenza nel Libro degli Iscritti entro trenta giorni dal verificarsi della causa estintiva.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, le norme di legge applicabili alle organizzazioni sindacali e i principi generali del diritto associativo italiano.

Domande frequenti

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Chi può iscriversi ad Assocapp?

Calciatrici e calciatori, allenatrici e allenatori, preparatrici e preparatori atletici: di Serie A, B e C, dilettanti e settori giovanili. Lo statuto distingue tre categorie di iscritti (art. 6) e prevede una procedura di iscrizione unica (art. 6-bis). Possono iscriversi anche le ex calciatrici e gli ex calciatori. Per ciascuno c’è un’area del sito: calciatrici e calciatori, ex calciatori, allenatori e preparatori.

Quanto costa?

Un euro all’anno. La quota comprende l’assistenza legale, contrattuale, previdenziale e fiscale e la rete dei servizi UIL. Se serve una causa, la segue un avvocato convenzionato a tariffa agevolata, con preventivo scritto prima di iniziare. Le modalità di pagamento vengono comunicate via email dopo la richiesta.

Come funziona l’iscrizione?

È semplice: sul sito scegli il tuo ruolo, lasci i tuoi contatti e confermi i consensi. Non devi caricare documenti: se serve una verifica del tesseramento, te la chiediamo noi via email. Riceverai una conferma e le istruzioni per il versamento della quota.

Assocapp è un sindacato?

Sì. È un’associazione sindacale non riconosciuta, costituita ai sensi degli artt. 36–38 del Codice civile e dell’art. 39 della Costituzione (art. 1 dello statuto): autonoma, indipendente, apolitica e apartitica.

Siete in concorrenza con AIC e AIAC?

Il manifesto lo dice con chiarezza: non ci contrapponiamo alle associazioni di categoria già esistenti e siamo pronti a tavoli comuni ovunque esistano obiettivi convergenti. Sulle questioni aperte — il Fondo di fine carriera, i diritti d’immagine — chiediamo risposte documentate e le pubblichiamo nei dossier.

Che cosa succede ai miei dati?

L’iscrizione a un sindacato è un dato particolare ai sensi dell’art. 9 GDPR: per questo nel modulo chiediamo un consenso specifico e separato. I dati non vengono condivisi con altre organizzazioni. Tutti i dettagli sono nella privacy policy; lo statuto prevede un responsabile della protezione dei dati (art. 43).

Chi decide, e come posso partecipare?

Ogni iscritto ha un voto in Assemblea (art. 16), anche in modalità telematica (art. 14). Il Consiglio Direttivo è eletto dagli iscritti; il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti vigilano su disciplina e conti.

Come viene finanziata l’associazione e dove vanno i soldi?

Con le quote associative e con donazioni soggette a limiti e a obblighi di pubblicità (artt. 29–30). È vietata la distribuzione di utili (art. 32), il rendiconto annuale è certificato dal Revisore (art. 31) ed è pubblicato nella sezione Trasparenza.

Posso iscrivermi se sono già iscritto a un’altra associazione?

Lo statuto non lo vieta: contano gli obblighi assunti con l’altra organizzazione.

Come posso recedere?

In qualsiasi momento, con comunicazione scritta (art. 9). Il recesso non dà diritto al rimborso della quota dell’anno in corso.

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