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Dossier · Rappresentanza

Chi decide chi ci rappresenta

Le associazioni che firmano gli accordi collettivi del calcio decidono per tutti: durata dei contratti, tutele in caso di infortunio, arbitrati, Fondo di fine carriera. Lo Statuto federale dice che devono essere scelte con una verifica comparativa della loro rappresentatività.[1] Questo dossier ricostruisce, norma per norma, come quella verifica è prevista e perché non risulta mai essere stata fatta. Prima i fatti, ciascuno con la propria fonte; poi la lettura dell’associazione, dichiarata come tale; infine le richieste.

Cosa prevede lo Statuto federale

Lo Statuto della FIGC affida la rappresentanza di calciatori e tecnici negli organi federali alle loro associazioni, chiamate «Componenti tecniche». Ma stabilisce anche come vanno scelte:

«Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l’Assemblea federale […] costituiscono le “Componenti tecniche”.»
Statuto FIGC, art. 11, comma 1[1]

Il riconoscimento spetta al Consiglio federale, su proposta del Presidente federale (art. 27, comma 3, lett. p), e avviene «senza limitare la libertà associativa» delle due categorie (art. 3, comma 1, lett. l). Le associazioni devono avere un ordinamento interno democratico e garantire un’equa rappresentanza di professionisti e dilettanti, di donne e di uomini (art. 11, comma 2).[1] I criteri sono dunque scritti: numero di iscritti, presenza sul territorio, presenza nelle diverse categorie. E il giudizio è comparativo: si misura un’associazione rispetto alle altre.

I criteri di dettaglio: affidati al Consiglio federale

Le Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) completano il quadro con due disposizioni quasi identiche, una per i calciatori e una per i tecnici:

«Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria dei calciatori previsti dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari.»
NOIF, art. 35 (calciatori); identico l’art. 23, comma 4, per i tecnici[2]

Soglie, metodo di conteggio degli iscritti, procedura: tutto è rimesso a un atto del Consiglio federale. Nelle fonti federali pubbliche che abbiamo consultato quell’atto non risulta pubblicato.[1][2]

Un rinvio che non corrisponde

Le due norme delle NOIF rinviano agli «articoli 14, 20 e 22 dello Statuto». In tutte le versioni dello Statuto che abbiamo potuto consultare — 2007, 2011, 2014 e 2024 — la numerazione è la stessa:[1][3][4][5]

Art. 11 — Componenti tecniche: è la norma sul riconoscimento, ma non è richiamata.
Art. 14 — Settore tecnico.
Art. 20 — Composizione ed elezione dell’Assemblea.
Art. 22 — Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea (i quorum).

Il rinvio, quindi, non corrisponde alle norme sulle associazioni almeno dal 2007, e nelle successive revisioni dello Statuto non è stato aggiornato.

Il riconoscimento di oggi: una norma transitoria

Le associazioni che oggi rappresentano calciatori e tecnici nell’ordinamento federale non risultano individuate al termine di una verifica comparativa. Sono indicate per nome nelle norme transitorie dello Statuto:

«[…] le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l’Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l’Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici […] fino all’eventuale diversa determinazione ai sensi dell’art. 11, comma 1.»
Statuto FIGC 2014, Norme transitorie e finali, punto I[5]

La stessa designazione si trova nello Statuto del 2007 (norme transitorie, punto II) e in quello del 2011 (punto I).[3][4] Una norma transitoria regola, per definizione, un passaggio. Questa indica essa stessa quando dovrebbe cessare — quando il Consiglio federale avrà svolto la verifica prevista dall’art. 11 — ma quella verifica non risulta mai svolta.

Come si eleggono i rappresentanti

I Delegati che rappresentano i calciatori nell’Assemblea federale sono eletti secondo un regolamento che affida all’AIC le principali fasi del procedimento: il deposito delle candidature avviene presso la sua segreteria, i seggi sono individuati dal suo Consiglio direttivo, lo spoglio è presieduto dal suo Segretario e la proclamazione spetta al suo Presidente.[6]

Lo stesso regolamento stabilisce però che votano tutti i calciatori tesserati in attività e che può candidarsi ogni calciatore maggiorenne con cittadinanza italiana e tesseramento FIGC. Non è richiesta l’iscrizione ad alcuna associazione: una candidatura può essere presentata da dieci aventi diritto al voto.[6] I Principi fondamentali del CONI, ai quali gli statuti federali devono conformarsi, prevedono che i rappresentanti degli atleti e dei tecnici siano eletti da tutti gli atleti e i tecnici in attività, e che il presidente della commissione verifica poteri sia nominato dalla Federazione d’intesa con il CONI.[7]

Perché riguarda ogni tesserato

Gli accordi collettivi firmati dalle associazioni riconosciute non valgono solo per i loro iscritti: le NOIF li richiamano come fonte dei contratti di tutti i tesserati. Stabiliscono forma e durata dei contratti, il modello di «contratto tipo» a cui ogni contratto deve conformarsi, gli obblighi delle società in caso di malattia o infortunio, i collegi arbitrali che decidono le controversie, i casi di risoluzione del rapporto. Chi non li rispetta può essere deferito alla giustizia sportiva.[2] Anche il Fondo di fine carriera è alimentato da quote stabilite da un accordo del 1974 con le associazioni di categoria (NOIF, art. 46).[2]

Il tema riguarda anche le preparatrici e i preparatori atletici: il Regolamento del Settore tecnico li qualifica come «tecnici», iscritti all’Albo, e le NOIF li includono, accanto ad allenatrici e allenatori, nelle norme sui contratti e sul Fondo.[8][2]

La legge dello Stato, dal canto suo, affida la predisposizione del contratto tipo alla Federazione e alle «organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale» (d.lgs. 36/2021, art. 27, comma 4).[9] Anche qui il criterio è comparativo, e al plurale.

I numeri

Ogni cifra riporta sotto la fonte da cui è tratta.

2007

L’anno dello Statuto più antico consultato in cui le associazioni rappresentative sono già indicate per nome da una norma transitoria.

Fonte: Statuto FIGC 2007 [3]

30%

Il peso dei voti in Assemblea federale dei Delegati di atleti (20%) e tecnici (10%), eletti con i regolamenti delle associazioni riconosciute.

Fonte: Statuto FIGC, art. 20 [1]

6

I consiglieri federali eletti per atleti (4) e tecnici (2): siedono nell’organo che decide il riconoscimento delle associazioni.

Fonte: Statuto FIGC, artt. 26 e 27 [1]

10

Le firme di aventi diritto al voto che bastano per presentare una candidatura a Delegato dei calciatori, senza iscrizione ad alcuna associazione.

Fonte: Regolamento elezione Delegati, art. 6 [6]

La posizione di Assocapp

Non mettiamo in discussione la storia delle associazioni che oggi rappresentano calciatori e tecnici. Mettiamo in discussione un sistema in cui la rappresentatività, che lo Statuto chiede di misurare, non viene misurata. Una norma nata come transitoria non può sostituire per sempre la verifica che lo Statuto stesso prevede.

Chi firma gli accordi collettivi decide per tutti i tesserati, iscritti e non iscritti. Proprio per questo la scelta di chi siede al tavolo deve seguire criteri pubblici, fissati prima, verificabili da chiunque e rinnovati nel tempo. È quello che chiediamo per tutte le associazioni, compresa la nostra.

Questa sezione è una valutazione dell’associazione, distinta dai fatti riportati sopra.

Cosa chiediamo

  1. Criteri pubblici, fissati prima

    Che il Consiglio federale adotti e pubblichi i criteri di riconoscimento previsti dalle NOIF: soglie, metodo di conteggio degli iscritti, procedura, tempi.

  2. Una verifica vera, e periodica

    Che la «diversa determinazione» prevista dalla norma transitoria venga finalmente adottata con la verifica comparativa dell’art. 11, e che la rappresentatività sia riverificata a ogni quadriennio olimpico.

  3. Elezioni gestite da un soggetto terzo

    Che deposito delle candidature, seggi, spoglio e proclamazione dei Delegati di atleti e tecnici siano affidati alla Federazione d’intesa con il CONI, con voto elettronico, e non a un’associazione che partecipa alla competizione.

  4. Norme federali in ordine

    Che il rinvio agli «articoli 14, 20 e 22 dello Statuto» sia corretto, e che le NOIF smettano di presupporre un’unica associazione di categoria dove lo Statuto parla al plurale.

  5. Il contratto tipo con tutte le organizzazioni rappresentative

    Che alla predisposizione del contratto tipo partecipino, come prevede la legge, tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per calciatori, allenatori e preparatori atletici.

Cosa puoi fare tu

La rappresentanza si misura in iscritti.

Lo Statuto conta gli iscritti, la loro presenza sul territorio e nelle diverse categorie. Ogni calciatrice, calciatore, allenatrice, allenatore, preparatrice e preparatore che si iscrive rende la verifica più difficile da rinviare. E alle elezioni dei Delegati può votare e candidarsi chiunque abbia i requisiti, iscritto o no a un’associazione.

Un’assemblea di calciatori, allenatori e preparatori

Aggiornamenti

  • Pubblicazione del dossier. Ogni passaggio successivo documentabile sarà riportato qui.

Fonti e documenti

  1. Statuto federale FIGC Allegato al C.U. n. 123/A del 20 novembre 2024. Artt. 3, 11, 20, 26 e 27: Componenti tecniche, Delegati, Consiglio federale, riconoscimento delle associazioni.
  2. Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) Artt. 23, 28, 29, 33, 35, 38, 44, 46, 91-94, 117-118: associazioni di categoria e accordi collettivi.
  3. Statuto FIGC 2007 Approvato dall’Assemblea federale del 22 gennaio 2007, pubblicato in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2007, n. 1. Norme transitorie e finali, punto II.
  4. Statuto FIGC 2011 Approvato dall’Assemblea straordinaria del 20 giugno 2011. Norme transitorie e finali, punto I.
  5. Statuto FIGC 2014 — Norme transitorie e finali Decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014. Punto I: designazione di AIC e AIAC fino alla diversa determinazione ex art. 11, comma 1.
  6. Regolamento per l’elezione dei Delegati assembleari calciatori e calciatrici FIGC. Artt. 1, 3, 6, 8, 10, 12 e 13: elettorato, candidature, seggi, spoglio, proclamazione.
  7. Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali CONI, deliberazione del Consiglio nazionale n. 1708 del 9 marzo 2022 (copia pubblicata dalla FISI). Principi 5.1, 5.2, 5.3 e 6.5.
  8. Regolamento del Settore tecnico FIGC Artt. 16, 17 e 29: i preparatori atletici tra i tecnici inquadrati dal Settore tecnico e iscritti all’Albo.
  9. Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 Testo coordinato (copia pubblicata dalla FITP). Art. 2, art. 26 e art. 27, comma 4: contratto tipo e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
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